Costituzione Denominazione Sede Durata
Art.1
E’ costituita l’Associazione Culturale Fare Arte Aps nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Prato, via Cesare Grassi nc.13 c/o Rossella Foggi, codice fiscale 01808480972, Partita Iva 02132000973 quale Ente del Terzo Settore in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art.2
L’Associazione Culturale Fare Arte APS, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira a principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
Finalità e attività
Art.3
L’associazione persegue le proprie finalità svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore:
a) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d art.5 c.1 codice del Terzo Settore): corsi di formazione e aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e ricerca.
b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i art.5 c.1 codice Terzo Settore): organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, lezioni per bambini e ragazzi a partire dai tre anni e per giovani e adulti, incontri, mostre, riunioni, visite guidate, eventi e spettcoli.
c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lett. k c.1 codice Terzo Settore): in particolare potrà organizzare gite culturali di gruppo, di uno o più giorni, utilizzando mezzi di trasporto quali pullman, treni, aerei, imbarcazioni. Potrà svolgere itinerari artistici, archeologici, gastronomici, avvalendosi di accompagnatori e guide professioniste.
d) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l art.5 c.1 codice Terzo settore). Può ideare e organizzare attività didattiche e di laboratorio, affiancando gli insegnanti nella sensibilizzazione alla tutela del territorio e dei beni culturali.
e) L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
f) L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
Volontariato
Art.4
Per lo svolgimento delle predette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Entrate e proventi
Art.5
L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.
Patrimonio ed assenza scopo di lucro
Art.6
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Bilancio sociale e di esercizio e libri sociali
Art.7
L’esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio dal Consiglio Direttivo che lo presenterà all’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio per la definitiva approvazione. Il Bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste ti bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati inferiori ai limiti della legge vigente, il bilancio d’esercizio sarà redatto nel formato di rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d’esercizio. Al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, o quando sia ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d’esercizio, predispone il Bilancio Sociale da sottoporre all’Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali.
Associati
Art.8
I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta, anche tramite posta elettronica, al Consiglio Direttivo. La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del soggetto e la dichiarazione di condivisione degli scopi e di impegno per la loro realizzazione. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare di conoscere ed espressamente accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione. Saranno associati coloro che verranno ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta e che verseranno ogni anno l’eventuale quota associativa. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi, può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. La quota associativa annuale viene prevista nell’esistenza e nel suo ammontare dalla deliberazione del Consiglio Direttivo e rimarrà immutata fino alla sua modifica sempre con deliberazione del Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci Onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico alla costituzione dell’Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal pagamento della quota annuale.
- Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo
Diritti e doveri degli associati
Art.9
Ogni associato, purché iscritto nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ciascun Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede sociale, previa richiesta scritta da formularsi al Consiglio Direttivo. Egli ha diritto di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi.
Perdita della qualità di associato
Art.10
La qualità di associato si perde per decesso, recesso od esclusione.
- L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancati rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà ssere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
- Il recesso può avvenire in ogni momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
Organi sociali
Art.11
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
d) l’organo di controllo (ove obbligatorio per legge)
e) l’organo di revisione (ove obbligatorio per legge)
Tutte le cariche sociali sono elettive
L’Assemblea
Art.12
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascuno di essi ha diritto a un voto se iscritto nel libro soci al momento della convocazione ed è in regola con il versamento della quota sociale. L’assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca mediante comunicazione scritta, per posta elettronica, a mezzo sms o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione almeno 8 giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’Ordine del Giorno con i punti oggetto del dibattimento. L’Assemblea ordinaria, è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (se obbligatorio o ritenuto opportuno) in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio consuntivo e, quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Per l’Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’assemblea straordinaria è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Per la sua convocazione valgono i dettami per l’assemblea ordinaria.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a istanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’Ordine del Giorno
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Consiglio direttivo
Art.13
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due a un massimo di cinque componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo che è nominato all’atto costitutivo. Esso dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale ed eventuali limitazioni
non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
La carica di consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
d) perdita della qualità di associato.
Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Funzionamento del Consiglio Direttivo
Art.14
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. E’ convocato mediante lettera scritta o posta elettronica contenente l’ordine del giorno, inviati 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per via telefonica con solo 24 ore di preavviso. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale, la segreteria o presso diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione; l’adunanza può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che: il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; si a consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi dal consigliere con maggior anzianità di carica. Le riunioni sono valide quando interviene almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e le votazioni sono palesi. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo
Art.15
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può delegare anche a qualcuno dei suoi membri) nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea. La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente.
In particolare è compito del Consiglio Direttivo:
- deliberare circa l’ammissione degli associati, e nel caso motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del Bilancio d’esercizio ed eventualmente del Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’assemblea;
- eleggere tra i propri componenti il Presidente;
- eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente;
- eleggere il tesoriere e il segretario.
Il Presidente
Art.16
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. E’ autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
L’Organo di Controllo
Art.17
Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397, c.2 del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397, c2 del Codice Civile. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art.2399 del Codice Civile. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
L’Organo di revisione
Art.18
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Art.19
L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra gli associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45, c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondoquanto previsto dall’art.9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.
Norma di rinvio
Art.20
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo settore e in particolare la L. 6giugno 2016 n.106 ed il D.Lgs del 3 luglio 2017 n.117 e loro modificazioni e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.